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"L'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo . Chi è in grado di comprenderlo , lo guadagna. Chi non lo capisce , lo paga."

                                                 

                                            Albert Einstein 

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https://ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/29860/Bancario?Illegittimit%C3%A0-della-segnalazione-a-sofferenza-nella-Centrale-Rischi-Banca-d%E2%80%99Italia-per-credito-contestato

 


Diritto e Procedura Civile 

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29860 - pubb. 07/10/2023


 

Illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d’Italia per credito contestato


 

Tribunale Latina, 18 Settembre 2023. Est. Venditto.


 

 

Segnalazione a sofferenza nella centrale rischi Banca d’Italia – Tutela Cautelare ex art. 700 c.p.c. – Fumus Boni iuris – Contestazione del credito

 


 

 

Deve essere ordinata, in via d’urgenza ed in corso di causa, in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile che ne discende, la cancellazione della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d’Italia laddove emerga che l’intermediario non ha tenuto conto della contestazione del credito che non manifestamente infondata e non ha altresì dato evidenza di aver compiuto le necessarie verifiche. (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)
 

 

Segnalazione del Dott. Franco Goglia

 

 

 

 


https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/21029/bancheclienti

 

Diritto Civile

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21029 - pubb. 08/01/2019


 

Cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia e Banche dati private per omesso preavviso


 

Tribunale Cassino, 10 Agosto 2018. Est. Rossella Pezzella.


 

Illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d'Italia e nelle banche dati private – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Fumus boni iuris – Omesso preavviso al cliente non consumatore – Violazione del cap. 2 sez. 2, paragrafo 1.5. della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia – Sussiste – Violazione dell'obbligo di protezione del contraente debole e del principio di buona fede contrattuale – Sussiste – Violazione dell'art. 4, comma 7 del Codice Privacy – Non sussiste – Periculum in mora – Determinazione o aggravamento di uno stato di crisi o sofferenza economica – Sussiste


 

Va ordinata in via d'urgenza la cancellazione della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e nelle altre Centrali Rischi private operata dall'Istituto Bancario a carico della controparte contrattuale non consumatore in quanto non preceduta dal preavviso di segnalazione, il cui obbligo risiede non nell'art. 4, comma 7 del Codice Privacy, come modificato dal d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011 (c.d. decreto Salva Italia), ma nel cap. 2 sez. 2, paragrafo 1.5. della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e, in termini generali, negli obblighi di protezione, che, in virtù del principio di buona fede, sono idonei ad integrare il regolamento contrattuale, specie in presenza di rapporti negoziali caratterizzati da asimmetria informativa ed economica, come quelli di natura bancaria.
Il periculum in mora può essere integrato ogniqualvolta la condotta illegittima altrui sia tale da determinare o aggravare, anche unitamente ad altre circostanze, uno stato di crisi o di sofferenza economica non suscettibile di una futura riparazione pecuniaria. (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)


 

Segnalazione del Dott. Franco Goglia

 

 


https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/25748/cookiePolicy

 

Diritto e Procedura Civile

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25748 - pubb. 29/07/2021


 

Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e sospensione della procedura esecutiva


 

Tribunale Cassino, 02 Giugno 2021. Est. Ciuffi.


 

Procedura esecutiva – Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura – Sospensione ex art. 20 comma 4 legge n. 44/1999 – Nuovo provvedimento del Pubblico Ministero – Procedura già sospesa per le stesse ragioni – Nuova sospensione – Ammissibile


 

 


 

In tema di usura, il giudice dell’esecuzione, compiute le verifiche di sua competenza e non potendo sindacare la ricorrenza delle condizioni della spettanza del beneficio della sospensione (che compete al PM), deve sospendere nuovamente i termini di una procedura esecutiva ex art. 20, commi 1 e 4, legge n. 44/1999, già oggetto di altra precedente sospensione per le medesime ragioni, qualora intervenga un provvedimento del pubblico ministero nuovo e diverso dal precedente, avendo ad oggetto, per quanto emerge dal confronto dei due atti, diversi fatti costituenti reato e quindi diversi eventi lesivi. (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)


 

 

Segnalazione del Dott. Franco Goglia

 

 

https://www.ilcaso.it/sentenze/bancario/23686/bancario/stampa?Contratto-autonomo-di-garanzia-ed-exceptio-doli.-Sospensioni-ex-art.-20-legge-n.-44%2F1999-e-debiti-civilistici/stampa
 

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23686 - pubb. 05/06/2020.


 

Contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli. Sospensioni ex art. 20 legge n. 44/1999 e debiti civilistici


 

Tribunale di Torino, 26 Maggio 2020. Est. Astuni.

Contratto autonomo di garanzia - Exceptio doli - Proponibilità - Eccezione fondata su controversia pendente riguardante il contratto principale - Esclusione

Benefici ex art. 20, commi 1 e 2, legge n. 44/1999 - Applicazione a debiti pecuniari di natura civilistica attinti direttamente o indirettamente dal fatto reato - Sussiste - Onere della prova - Principio di vicinanza della prova - Grava sul beneficiario delle provvidenze di cui all’art. 20 legge n. 44/1999


 

In materia di contratto autonomo di garanzia, la rinuncia alle eccezioni ex art. 1952 c.c. non esclude l’opponibilità del garantito nei confronti del garante della exceptio doli, purché la stessa eccezione sia fondata su una prova liquida dell’abuso, ossia quando risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa. Una controversia c.d. genuina relativa alla buona esecuzione del contratto principale (ovvero una controversia non icto oculi pretestuosa, che comunque determina dubbiezza oggettiva della lite) basta ad escludere la ricorrenza di un abuso nell’escussione.

La portata delle sospensioni di cui all’art. 20, commi 1 e 2, della legge n. 44/1999, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, può essere estesa anche ad altri debiti pecuniari di natura civilistica, pur non potendosi determinare nella citata giurisprudenza un criterio di selezione, definitivo e plausibile, che consenta di distinguere tra crediti critici rispetto al reato ovvero ogni altra situazione debitoria incisa anche indirettamente da tali reati (ai quali la sospensione dei termini di pagamento deve applicarsi), dagli altri debiti, che sono soggetti alle regole ordinarie.
Poiché il giudice civile non può accedere agli atti dell’indagine (dalla quale scaturisce il provvedimento ex art. 20 citato) né richiedere informazioni all’autorità inquirente, anche in base al criterio della vicinanza della prova spetta alla parte che chiede l’applicazione delle sospensioni e delle provvidenze, di cui beneficia, dimostrare che il debito di cui si discute sia stato inciso, anche solo indirettamente, dal reato in base al quale il Pubblico  Ministero ha ritenuto di dover emettere il provvedimento di cui all’art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999 (nella specie, reato di usura). (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)

 

 

Segnalazione del Dott. Franco Goglia